| Nicola Marotti

Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 %.

Il versamento dell’imposta, che è a carico del sostituto, avviene in acconto (entro il 16 dicembre) e a saldo (entro il 16 febbraio dell’anno successivo)

L'imposta si applica sul rendimento del TFR nelle casse dell’azienda; infatti,  il Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso - pari all'1,5% - e da uno variabile, pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat.

L'acconto di dicembre può essere calcolato alternativamente utilizzando il metodo storico o quello previsionale.

Se si sceglie il metodo storico, l'acconto va calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente.

Se, invece, il datore di lavoro sceglie di utilizzare il metodo previsionale, dovrà determinare l’acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, l’imponibile da utilizzare è dato dal Tfr maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso.

Sia il pagamento dell'acconto che quello relativo al saldo dovranno essere pagati con il modello F24, utilizzando i seguenti codici:

·        Acconto: sezione "Erario" - codice tributo 1712

·        Saldo: sezione "Erario" - codice tributo 1713



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